Art. 8.
(Decisione sulla domanda di asilo).

      1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:

          a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

          b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla legge ovvero ricorrano le condizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 6;

          c) adotta il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio di cui all'articolo 9.

      2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.
      3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro un mese dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia,

 

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salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.
      4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonché della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.
      5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro un mese dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. A tale fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
      6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce Rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.